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[1]Sono approvati i seguenti contratti di permuta:
[2]1°. Di alcuni ritagli di terreni demaniali attigui alla stazione ferroviaria di Lodi e Chiosi della estensione di metri quadrati 591.60, e del valore di lire 1,183,20, con altri di proprieta' del detto comune della estensione di metri quadrati 327.04 e del valore di lire 654,08, verso pagamento da parte del detto comune del corrispettivo di plusvalenza in lire 529,12, ed alle alle condizioni risultanti dall'istrumento in data 15 novembre 1889, stipulato a rogito del notaio avv. Gaetano Baldini;
[3]2°. Di alcune porzioni di stabili demaniali con altre di proprieta' della fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Stefano in Vicenza, ai patti ed alle condizioni stabilite col contratto del 16 aprile 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Vicenza.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 2 luglio 1891.
[6]UMBERTO.
[7]Colombo.
[8]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 13 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
