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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a ridurre a istrumento formale la convenzione 25 novembre 1879 concordata col municipio di Torino, per permuta degli stabili demaniali e comunali in quell'atto descritti, verso il pagamento per parte del municipio della plusvalenza del prezzo, concordata nella somma di lire 500,000, da pagarsi in tre rate annuali negli anni 1881-1882-1883, senza decorrenza di interessi, e per costruzione eziandio di edifici militari in quella citta'.
[2]Nel bilancio passivo del Ministero della Guerra verra' stanziato un apposito capitolo per la somma di lire 500,000 per l'esecuzione delle opere recate dalla convenzione succitata, da ripartirsi negli esercizi 1881-1882-1883, corrispondenti alle rate di pagamento convenuto col Municipio e colla denominazione speciale: « Spese per opere militari assunte dal Governo colla convenzione 25 novembre 1879, stipulata col municipio di Torino. »
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 marzo 1881.
[5]UMBERTO.
[6]A. Magliani.
[7]Visto, il Guardasigilli: T. Villa.
Testo in vigore dal 4 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
