Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2002

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1879 al 30 giugno 2002. 580 parole tolte in 18 capoversi.

tolto: Agli articoli 9, 10, 56 e 71 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita', numero 2359, sono sostituiti gli articoli seguenti:

tolto: Art. 9. La dichiarazione di pubblica utilita' deve farsi con legge nei seguenti casi:

tolto: 1° Per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori d'interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa.

tolto: 2° Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti e contigui alla medesima a termini dell'art. 77 della presente legge,

tolto: Pei lavori accessorii, che possono occorrere in quelle opere, le quali per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, o di altre leggi speciali devono eseguirsi dallo Stato direttamente, o per mezzo dei suoi concessionari, l'approvazione dei relativi progetti per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e il parere del Consiglio di Stato, ha, per tutti gli effetti della presente legge, il valore di una dichiarazione di pubblica utilita'.

tolto: Art. 10. Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta dal Ministero dei Lavori Pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati, negli altri casi e' fatta dal prefetto.

tolto: E' fatta altresi' dal prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dell'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure a comuni ed a Consorzi e per la costruzione e sistemazione dei cimiteri, dopo che il progetto sia stato approvato dalla autorita' competente.

tolto: La dichiarazione di pubblica utilita' per le opere comunali e provinciali, fatte obbligatorie per legge, dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: Art. 56. Esistendo vincoli legali sul fondo espropriato, od opposizioni al pagamento e non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennita', deve provvedersi, sull'istanza della parte piu' diligente, dal Tribunale competente ai termini delle leggi civili.

tolto: Quando per altro le indennita' non eccedono la somma di 200 lire, potranno essere pagate al proprietario, salvo i diritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'articolo 5 della presente legge.

tolto: Art. 71. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i prefetti ed i sottoprefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili, che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie.

tolto: Si precedera' colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

tolto: Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il prefetto e il sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco puo' autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sovraindicati, con obbligo pero' di partecipare immediatamente al prefetto, o sottoprefetto, la concessa autorizzazione.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 18 dicembre 1879.

tolto: UMBERTO.

tolto: A. Baccarini. T. Villa.

tolto: Visto - Il Guardasigilli T. Villa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1879-12-18;5188~artunico · fonte del testo

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