Art. 8 (Quaderno)
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[1]Il Ministero dei Lavori Pubblici potra' in ogni tempo ordinare delle visite onde accertare che i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarita' del servizio ed al comodo dei viaggiatori.
[2]Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfaccia alle condizioni sovra espresse, la Societa' dovra', nel limite di tempo che verra' assegnato, surrogarlo, ed uniformarsi alle altre prescrizioni che emaneranno dal Ministero, ferma la responsabilita' che l'Impresa possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti. In caso di perdita di un piroscafo, la Societa' dovra' surrogarlo nel termine di un anno. Durante questo periodo essa potra' sostituire temporaneamente un battello preso a nolo, purche' adatto al servizio, e come tale accettato dalla Giunta speciale sopraddetta.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
