Art. 6 (Quaderno)
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[1]Prima della partenza dei piroscafi, il Commissario del Governo potra' riconoscere se l'immersione del piroscafo non eccede il limite fissato dal carico intiero, se l'equipaggio e' completo, e verificare l'ora della partenza.
[2]Il Commissario del Governo potra' richiedere in qualunque occasione che gli sia data visione del giornale di bordo e dell'inventario degli oggetti ed attrezzi necessari alla navigazione, esistenti in ciascun piroscafo.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
