Art. 5 (Quaderno)
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[1]Nei porti italiani un Commissario del Governo sara' incaricato di vegliare all'esatta esecuzione delle condizioni del Quaderno d'oneri.
[2]I Commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, e potranno farsi accompagnare a questo scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza.
[3]I Commissari del Governo saranno designati dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
