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[1]Nei porti italiani un Commissario del Governo sara' incaricato di vegliare all'esatta esecuzione delle condizioni del Quaderno d'oneri.

[2]I Commissari del Governo avranno diritto di fare a bordo dei piroscafi le visite che giudicheranno opportune, e potranno farsi accompagnare a questo scopo dalle persone di cui stimeranno conveniente richiedere l'assistenza.

[3]I Commissari del Governo saranno designati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-07-02;925~quaderno-art5 · fonte del testo

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