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[1]Il viaggio da Messina a Costantinopoli, comprese le fermate nei porti d'approdo stabiliti, non dovra' eccedere nella totalita' il limite di centocinquanta ore.

[2]La partenza da Venezia sara' stabilita in modo che con la velocita' normale di cui all'articolo 7, e con la fermata obbligatoria di non meno di ore dodici a Brindisi, si raggiunga la coincidenza al Pireo del piroscafo proveniente da Messina.

[3]La sosta di non meno di dodici ore nel porto di Brindisi sara' pure obbligatoria nel viaggio di ritorno dal Pireo a Venezia.

Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-07-02;925~quaderno-art4 · fonte del testo

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