Art. 3 (Quaderno)
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[1]L'orario delle partenze verra' determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentita la Societa', e potra' essere variato mediante preavviso di quindici giorni.
[2]Le partenze dai punti estremi ed intermedi non potranno essere ritardate se non per ordine scritto del Ministero dei Lavori Pubblici, o del Ministro di Sua Maesta' in Costantinopoli, oltre che per causa di forza maggiore, di cui sara' giudice il Commissario del Governo.
[3]I ritardi ordinati dall'Amministrazione dovranno essere notificati alla Societa' tre ore prima di quella fissata per la partenza; non potranno protrarsi oltre le ore tre e non daranno diritto ad alcuna indennita'.
[4]I piroscafi della Societa' non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati nel loro itinerario, salvo il caso di forza maggiore, che dovra' essere giustificato con processo verbale, a tenore delle Leggi.
[5]Se l'approdo per forza maggiore avra' luogo in un porto estero, il processo verbale dovra' essere vidimato dal Consolato italiano, ed in mancanza da un'Autorita' del paese.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
