Art. 28 (Quaderno)
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[1]Il Consiglio di arbitri di cui all'articolo 20 sara' composto come segue:
[2]Due arbitri saranno nominati dal Governo, e due dalla Societa'. I quattro arbitri ne nomineranno un quinto, il quale avra' la presidenza del collegio.
[3]Ove siavi parita' di voti, il quinto arbitro verra' scelto dal Presidente del Tribunale di commercio della Capitale del Regno.
[4]Il Tribunale arbitrario procedera' e giudichera' inappellabilmente.
[5]Le quistioni poi fra il Governo e la Societa' non contemplate nell'articolo 20, in cui e' fatta menzione del Consiglio di arbitri, saranno definite dai Tribunali ordinari della Capitale del Regno.
[6]Roma, il 14 aprile 1872.
[7]Il Ministro dei Lavori Pubblici G. Devincenzi.
[8]Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio Castagnola.
[9]Il Ministro delle Finanze Quintino Sella.
[10]Per la Societa' La Trinacria Il Gerente Pietro Tagliavia.
[11]Visto: il Ministro dei Lavori Pubblici G. DEVINCENZI.
[12]Visto: Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio CASTAGNOLA.
[13]Visto: Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
