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La Societa' si obbliga a provvedere alle esigenze del commercio dai porti italiani verso Costantinopoli e verso gli scali intermedi in modo che le tariffe di trasporto delle merci, compresi i trasbordi, non risultino superiori a quelle generali e speciali pubblicate da altre Societa' che esercitano simile navigazione.

Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-07-02;925~quaderno-art27 · fonte del testo

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