Art. 27 (Quaderno)
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La Societa' si obbliga a provvedere alle esigenze del commercio dai porti italiani verso Costantinopoli e verso gli scali intermedi in modo che le tariffe di trasporto delle merci, compresi i trasbordi, non risultino superiori a quelle generali e speciali pubblicate da altre Societa' che esercitano simile navigazione.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
