Art. 26 (Quaderno)
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[1]Qualora, per condizioni straordinarie di cose, il prezzo dei litantraci, che hanno il medesimo potere calorifero di quelli di Newcastle e di Cardiff, si elevasse nel porto di Palermo oltre le lire cinquanta per tonnellata, l'eccedenza da lire cinquanta sino a lire sessanta sara' rimborsata per meta' dallo Stato; oltre le lire sessanta, l'eccedenza sara' rimborsata per intero.
[2]Quando la Societa' fosse obbligata, per mancanza o scarsita' d'altro carbone, di usare ligniti del paese, il piu' del carico che ne risulterebbe pel bastimento, affine di imbarcare il combustibile necessario, sara' considerato come merce della classe infima, e sara' compensato dal Governo per il nolo relativo ad un terzo del suo peso.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
