Art. 25 (Quaderno)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Oltre la risoluzione del contratto, nel caso contemplato dall'articolo precedente, la Societa' sara' non solo tenuta all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato, ma il Governo potra' anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio e spesa dei concessionari.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
