Art. 23 (Quaderno)
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[1]La durata della concessione sara' di anni 10 decorrendi dal 1° gennaio 1873. Trascorso questo termine, la concessione s'intendera' continuata d'anno in anno, salvo il caso di disdetta da una o dall'altra parte, da darsi sei mesi prima.
[2]Alla scadenza di ogni quinquennio il Governo avra' facolta' di rivedere lo stato materiale della Societa', e di farvi introdurre, ove occorra, quelle migliorie che il progresso della scienza potra' suggerire.
[3]La Societa' dovra' pubblicare annualmente un resoconto delle sue operazioni.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
