Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora la partenza d'un piroscafo fosse differita, senza causa di forza maggiore, di dieci ore, il Commissario del Governo o i Direttori delle Poste prenderanno, di concerto colle Autorita' locali, tutte le disposizioni necessarie per assicurare il servizio dei dispacci, noleggiando all'uopo altro piroscafo, e le spese che ne risulteranno saranno poste a carico della Societa'.

[2]Nel caso d'interruzione ripetuta il Governo potra', con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare il Direttore della Societa' perche' il servizio sia eseguito secondo le norme prescritte dal presente Quaderno d'oneri; tale invito avra' efficacia di legale costituzione in mora. Quando, nonostante tale invito, si verificassero nuove interruzioni, sara' in facolta' del Governo di richiedere la risoluzione del contratto.

Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-07-02;925~quaderno-art22 · fonte del testo

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