Art. 20 (Quaderno)
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[1]In caso di guerra sara' in facolta' del Governo di far continuare o sospendere il servizio, ed anche di prendere possesso dei bastimenti, retribuendo alla Societa' quel compenso che sara' determinato dal Consiglio di arbitri, del quale si parla nell'articolo 28.
[2]Nel primo caso il Governo assumera' la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio, per qualunque danno derivante per le cause di guerra.
[3]Nel secondo caso, e per tutto il tempo della sospensione del servizio, cessera' la sovvenzione di cui all'articolo 3 della Convenzione, e i piroscafi della Societa' potranno essere presi a nolo dal Governo; il prezzo e le condizioni del noleggio saranno fissati di comune accordo o dal Consiglio di arbitri, di cui all'articolo 28 del presente, e verra' pure determinato il valore dei bastimenti da rimborsarsi alla Societa' nella circostanza che andassero perduti per fatto di guerra o per esplosione di materiale da guerra, dovendo il rischio di mare o di fuoco rimanere a carico della Societa'.
[4]Qualora al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verra' corrisposta alla detta Societa', durante l'interruzione del servizio, un'equa indennita', da fissarsi di comune accordo, o per mezzo del Consiglio di arbitri summenzionato.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
