Art. 2 (Quaderno)
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Il Governo si riserva la facolta' di far toccare altri scali fra Venezia e Brindisi senza che la Societa' possa domandare aumento di sovvenzione, e la Societa' avra' facolta' di toccare i porti di Sira nel viaggio di Smirne, e quello di Volo nel viaggio di Salonicco senza alterare le coincidenze al Pireo ed i limiti della percorrenza fra i porti estremi, di cui all'articolo 4.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
