Art. 19 (Quaderno)
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[1]I passeggeri a bordo dei piroscafi saranno trattati con riguardo.
[2]Un registro sara' tenuto costantemente aperto su di ogni piroscafo per raccogliere le lagnanze dei viaggiatori.
[3]Il Governo provvedera', con speciale Regolamento, ad assicurare il regolare trasporto delle merci.
[4]Il Commissario del Governo dovra' riferire le lagnanze di qualche gravita' al Ministero, il quale avra' diritto di ordinare l'allontanamento degli Agenti della Compagnia che fossero riconosciuti colpevoli.
[5]Gli Uffiziali di bordo vestiranno una divisa, che varra' a distinguerli nell'adempimento delle loro funzioni.
[6]E' vietato agl'Impiegati ed agli Uffiziali di bordo di fare operazioni di commercio.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
