Art. 18 (Quaderno)
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La Societa' sara' obbligata al trasporto gratuito delle corrispondenze postali d'ogni genere, ed al trasporto a prezzi ridotti degli oggetti e delle persone di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16 e 17, su quelle linee non contemplate nel contratto, di cui assumesse per conto proprio l'esercizio.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
