Art. 15 (Quaderno)
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[1]La Societa' concessionaria si obbliga a dar passaggio ai militari di ogni grado, che viaggiano a spese dello Stato, ai prezzi che saranno fissati con apposite particolari Convenzioni col Ministero della Guerra.
[2]Il Governo si obbliga, dal canto suo, di non affidare, sulle linee contemplate nella presente Convenzione, ad altre Imprese che non siano attualmente sovvenute, e salvi i diritti acquisiti dalle Societa' ora sussidiate, i trasporti suddetti, meno il caso di circostanze straordinarie, e riservandosi pero' la facolta' di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della Regia Marina, o presi a nolo.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
