Art. 14 (Quaderno)
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[1]La Societa' concessionaria sara' tenuta, mediante ordine scritto, a dar passaggio sui piroscafi ai Membri del Parlamento, agl'Impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio, ed ai Missionari, a meta' del prezzo stabilito per gli altri passeggieri, non compreso il vitto.
[2]Tali ordini dovranno essere dati, per le partenze dai porti italiani, dal Ministero, e, nei porti esteri, dai Regi Agenti diplomatici o consolari del Governo.
[3]La Societa' non sara' pero' obbligata a ricevere un numero di questi passeggieri superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe su ciascun piroscafo.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
