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[1]Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci e' devoluto intieramente alla Societa' concessionaria.

[2]Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del trasporto e' dovuto interamente all'Amministrazione delle Poste.

[3]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle che saranno regolarmente consegnate dagli Uffizi di Posta.

[4]Qualunque contravvenzione alle Leggi postali per parte della Societa' o de' suoi Agenti sara' punita a norma di dette Leggi.

[5]Su di ogni piroscafo verra' collocata, a spese dell'Amministrazione delle Poste, una cassetta mobile per l'impostazione delle lettere, la quale dovra' essere consegnata, unitamente ai dispacci, all'Ufficio di Posta stabilito nei luoghi d'approdo.

Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-07-02;925~quaderno-art13 · fonte del testo

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