Art. 12 (Quaderno)
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Ove per avarie i piroscafi dovessero approdare in qualche porto o rada non indicata nell'itinerario di cui all'articolo 1, per cui si trovassero nell'impossibilita' di proseguire la corsa, il Capitano e' strettamente obbligato a curare la consegna dei dispacci all'Ufficio di Posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destino coi mezzi ordinari, quando non sia possibile curarne la spedizione col primo piroscafo nazionale od estero diretto al luogo di destinazione dei dispacci medesimi, rimanendo la spesa a carico della Societa'.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
