Art. 11 (Quaderno)
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[1]La Societa' concessionaria dovra' destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al Capitano del piroscafo sotto la sua responsabilita'.
[2]Qualora l'Amministrazione delle Poste credesse di destinare un Impiegato a bordo, la Societa' e' in obbligo di assegnare al medesimo, senza corrispettivo, un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto. Quest'Impiegato prendera' posto alla tavola dei passeggieri di prima classe, a meta' prezzo della tariffa.
[3]Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'Impiegato delle Poste potra' richiedere che sia messa a sua disposizione, per il servizio dei dispacci, la migliore imbarcazione, di cui avra' a prendere il comando uno degli Uffiziali di bordo, sempre quando il Capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
