Art. 10 (Quaderno)
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Mediante la sovvenzione accordata dal Governo di cui all'articolo precedente, la Societa' concessionaria sara' obbligata al trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenze postali, siano originari o a destino del Regio Stato, siano originari o a destino di Stati esteri, compresi i gruppi di numerario suggellati concernenti il servizio postale, non che gli stampati, carta, provviste ed altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi, e come tale iscritto sul foglio di via.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
