Art. 7 (Convenzione III.)
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[1]A garanzia degli obblighi assunti dalla Compagnia il signor Tagliavia nel nome dovra' prestare, dieci giorni dopo la firma della presente, una cauzione di lire centomila in consolidato italiano 5 per cento, al prezzo di Borsa.
[2]Tale cauzione sara' restituita alla Compagnia, e per essa al suo legittimo Rappresentante, tostoche' sara' constatato di avere messo in servizio i dodici piroscafi di cui all'articolo 4.
[3]Prima pero' della restituzione di detta cauzione la Societa' dovra' vincolare una parte del materiale corrispondente alla indicata somma, per garanzia degli obblighi contrattuali, mediante oppignorazione con regolare atto notarile di un piroscafo a favore del Governo, costituendo il pegno e nominando il custode di esso a termine di Legge.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
