Art. 5 (Convenzione III.)
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[1]La Societa' dovra' possedere al 1° gennaio 1873 dieci dei piroscafi summenzionati. Gli altri due, della portata non inferiore a 1500 tonnellate, dovranno esser pronti al 31 dicembre 1874, e costruiti sopra cantieri italiani, cioe' il primo entro l'anno 1873, e l'altro entro l'anno 1874.
[2]Sara' pure obbligatorio per la Societa' di fare eseguire le grandi riparazioni a tutto il materiale nei cantieri nazionali durante la Convenzione.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
