Art. 3 (Convenzione III.)
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Il Governo accorda alla Societa' La Trinacria, pel servizio di cui all'articolo 1, una sovvenzione annuale di lire ottocentocinquantamila, pagabili per dodicesimi posticipati.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
