Art. 2 (Convenzione III.)
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Il Governo si riserva il diritto di obbligare la Compagnia a prolungare il servizio da Costantinopoli ad Odessa mediante un aumento di sovvenzione proporzionato al maggior percorso, in rapporto al totale delle leghe che la Compagnia e' obbligata a percorrere in virtu' dell'attuale Convenzione.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
