Art. 1 (Convenzione III.)
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[1]III.
[2]Convenzione per un servizio regolare di navigazione a vapore da Venezia e da Messina per Costantinopoli, e viceversa.
[3]Il Ministro dei Lavori Pubblici, quello di Agricoltura, Industria e Commercio e quello delle Finanze, a nome dello Stato;
[4]Ed il signor Pietro Tagliavia, qual Gerente della Societa' anonima La Trinacria, Compagnia di navigazione a vapore con sede in Palermo, debitamente autorizzato, come da mandato speciale di procura del Consiglio di amministrazione del 24 febbraio ultimo scorso, rogato dal notaio Antonino Mario Magliocco di Palermo,
[5]Hanno concertato e stipulato quanto segue:
[6]Art. 1.
[7]Il signor Pietro Tagliavia nel nome si obbliga di eseguire per la durata di dieci anni un servizio di navigazione settimanale da Messina e da Venezia a Costantinopoli e viceversa, coll'allacciamento al Pireo, toccando gli scali indicati nel Quaderno d'oneri annesso alla presente Convenzione, ed alle condizioni ivi accennate.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
