Art. 2 (Approvazione)
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, per l'adempimento delle condizioni di cui nelle accennate Convenzioni, ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1872 al capitolo 42 - Servizio postale e commerciale marittimo, la maggiore spesa di lire cinquecentoquarantaseimila (L. 546,000).
[2]E' pure autorizzata l'inscrizione nello stesso capitolo del bilancio 1872 della somma di lire trecentotrentunmila ottocentotre e centesimi quattordici (L. 331,803. 14) a rimborso dei diritti di passaggio del canale di Suez pei viaggi delle Indie eseguiti dalla Societa' Rubattino negli anni 1870 e 1871.
Testo in vigore dal 10 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
