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[1]La presente legge non si applica, per la parte finanziaria, al Regio Politecnico di Torino, al cui Consiglio di amministrazione restano devoluti tutti i maggiori proventi di tasse e sopratasse, coll'obbligo di provvedere coi mezzi del suo bilancio ai fini e ai sensi di cui agli articoli 28-bis e 29-bis.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 luglio 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]FACTA - PEANO - BERTONE - ANILE.
[6]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
Testo in vigore dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924
