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[1]Una Commissione composta di quattro deputati e quattro senatori, nominati dai presidenti delle due Camere, e cinque professori di Universita' o di Istituti superiori universitari, nominati dal ministro dell'istruzione pubblica, determinera', entro quattro mesi dalla presente legge, quali economie di carattere permanente possano realizzarsi utilmente sul bilancio dell'istruzione pubblica (ramo istruzione superiore) e quali maggiori rendimenti possano aversi dagli Istituti scientifici e clinici, e come convenga migliorare le condizioni economiche e giuridiche degli aiuti e assistenti.
[2]Sui margini delle economie e dei maggiori rendimenti realizzati, il Governo del Re e' autorizzato ad aumentare, con decreto Reale e su parere conforme della Commissione, il numero dei posti d'insegnamenti compreso nelle tabelle A) e B), non mai pero' oltre il numero dei posti contenuti nelle tabelle A) e B) del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.
[3]La Commissione determinera' anche quali materie d'insegnamento per ciascuna Universita', in proporzione delle cattedre ora esistenti, debbano essere affidate, di regola, come incarico, tenendo presente il numero degli studenti e l'importanza della Universita' e le particolari esigenze regionali.
[4]E' affidato alla Commissione il compito di compilare le proposte pel regolamento della presente legge.
Testo in vigore dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924
