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[1]La presente legge entrera' in vigore:
- a)per gli articoli 20, 21 e 25 e relative tabelle, 30, 34 dalla data della sua pubblicazione;
- b)per gli articoli 70, 81, 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica;
- c)per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923.
[2]Dalla data di pubblicazione della legge potranno coprirsi i posti vacanti di cui alle tabelle A, B e C predette.
Testo in vigore dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924
