Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Abrogato dal 1 ottobre 1924
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4 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1923 al 1 ottobre 1924. 3279 parole tolte, 10 parole aggiunte in 109 capoversi.
tolto: Al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono apportate le seguenti variazioni:
tolto: Art. 15. - E' sostituito il seguente:
tolto: Le materie d'insegnamento nelle Facolta', scuole ed Istituti sono obbligatorie e facoltative. Sono obbligatorie quelle i cui insegnamenti devono essere dati in un determinato periodo di tempo e per le quali la frequenza e l'esame sono obbligatori per il conseguimento di lauree o diplomi secondo che verra' disposto dai regolamenti speciali delle Facolta' o scuole e degli Istituti, su conforme parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.
tolto: Sono facoltative quelle delle quali si reputera' opportuno di istituire gli insegnamenti a sussidio o integrazione degli insegnamenti obbligatori.
tolto: Qualora per tali materie facoltative si tratti di occupare un posto di ruolo, occorrera' il parere conforme del Consiglio superiore di pubblica istruzione.
tolto: Su conforme parere del Consiglio superiore potranno anche essere dichiarate obbligatorie, limitatamente a talune sedi, singole materie, che abbiano particolare importanza in relazione alla sede ed al carattere dell'Istituto. I posti di ruolo da occuparsi per tali materie saranno pero' compresi fra quelli assegnati alle materie facoltative.
tolto: Art. 19. - E' sostituito il seguente:
tolto: La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Regie Universita', e nei Regi Istituti d'istruzione superiore avviene in seguito a concorso.
tolto: Si fa eccezione a questa regola solo nel caso in cui si voglia provvedere a un posto di ordinario e si tratti di persona alla quale possa essere applicato l'art. 24 del presente testo unico.
tolto: Art. 19.-bis.
tolto: I concorsi sono banditi su proposta delle singole Facolta' o Scuole o per iniziativa del ministro e previo parere del Consiglio superiore di istruzione pubblica.
tolto: Art. 20. - L'ultimo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente:
tolto: Non fa dichiarazione di eleggibilita': con relazione motivata, su tutti i concorrenti, propone, in ordine di merito, e non mai alla pari, al piu' tre candidati, oltre i professori ordinari e straordinari della stessa materia presso Regie Universita' o Regi Istituti universitari, che eventualmente prendano parte al concorso medesimo e siano giudicati graduabili.
tolto: Art. 21. - All'articolo 21 e' sostituito il seguente:
tolto: Il risultato del concorso e' valido per la Universita' e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti potranno essere conferiti, su proposta della Facolta' o Scuola alla quale occorre provvedere, ai graduati nel concorso stesso, in ordine di merito a cominciare dal primo. Occorre in tal caso che la proposta relativa della Facolta' o Scuola sia fatta entro un anno dalla deliberazione del Consiglio superiore di pubblica istruzione, di cui all'articolo precedente.
tolto: Anche trattandosi di un concorso per ordinario, gli altri designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari. La stessa disposizione e' applicabile per la cattedra per cui fu bandito il concorso, quando il primo sia stato nominato in altro posto.
tolto: Art. 24. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
tolto: Per tali nomine dovra' udirsi il parere del Consiglio superiore.
tolto: Art. 25. - Ai primi due comma sono sostituiti i seguenti:
tolto: Il numero dei professori ordinari e straordinari e' fissato dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
tolto: La tabella A comprende i posti assegnati alle RR. Universita' per le materie obbligatorie e per le materie facoltative delle varie Facolta' o scuole ed i posti assegnati alle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna, Pisa e Roma, al R. Istituto tecnico superiore di Milano, alla R. scuola superiore politecnica di Napoli, alla R. scuola superiore di architettura di Roma, alla R. Accademia scientifico-letteraria di Milano ed alle RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino.
tolto: La tabella B comprende i posti assegnati al R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, al R. politecnico di Torino, alla R. scuola superiore navale di Genova, ai RR. Istituti clinici di perfezionamento di Milano, alla scuola di chimica industriale di Bologna.
tolto: La tabella C comprende i posti di direttore dei RR. osservatori astronomici di Milano, Napoli e Roma e del R. osservatorio vesuviano.
tolto: Nessun posto di professore ordinario o straordinario di materia obbligatoria o facoltativa, oltre quelli stabiliti dalle tabelle A, B, C, puo' essere istituito se non per legge.
tolto: Art. 26. - E' sostituito col seguente:
tolto: In ogni Universita' o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potra' nominare di regola che un solo professore ordinario o straordinario.
tolto: Soltanto nel caso in cui il numero degl'inscritti al corso sia rilevante potranno essere nominati per uno stesso insegnamento obbligatorio due professori ordinari o straordinari.
tolto: Occorrera' per questo la proposta della Facolta' o Scuola e il parere conforme del Consiglio superiore.
tolto: Art. 27. - Sono soppressi i due ultimi comma.
tolto: Art. 28. - E' aggiunto il terzo comma seguente:
tolto: Nessuno puo' contemporaneamente essere professore ordinario o straordinario in un Istituto universitario e in una scuola media, sia dipendente dal Ministero dell'istruzione o da altri Ministeri.
tolto: Art. 28.-bis. - I professori ordinari e straordinari hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito, oltre quello di cui ciascun professore e' ordinario o straordinario.
tolto: Il secondo insegnamento puo' essere costituito tanto da lezioni, quanto da esercitazioni su materia obbligatoria o facoltativa, secondo i criteri dell'art. 29-ter.
tolto: In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali per i due insegnamenti non potra' essere inferiore a sei.
tolto: Per il secondo insegnamento sara' corrisposto un assegno di L. 6000 annue ai professori ordinari e di L. 4000 agli straordinari.
tolto: Per i professori che siano deputati o senatori il secondo insegnamento non potra' essere costituito che dal corso di esercitazioni sulla loro materia.
tolto: Per i professori di materie sperimentali, che dirigono nel loro istituto esercizi obbligatori, questi esercizi valgono come secondo insegnamento.
tolto: Lo stesso assegno di cui al presente articolo sara' corrisposto ai professori ordinari e straordinari di quelle materie per la cui trattazione il Consiglio superiore riconosca la necessita' di almeno sei ore settimanali.
tolto: In tal caso, come in quello considerato nel comma precedente non si puo' conferire ai professori altro insegnamento retribuito.
tolto: L'assegno di cui al presente articolo non e' valutabile agli effetti della pensione.
tolto: Art. 28.-ter. - Ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano stati inscritti nei ruoli nominativi di imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo 28-bis precedente non potra' essere conferito un secondo insegnamento retribuito, ne' si applicheranno le altre norme dell'articolo medesimo.
tolto: Non si terra' conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore e dalla legge della proprieta' industriale.
tolto: A chiunque, titolare di una cattedra di Istituto superiore, abbia per qualunque titolo altro insegnamento in Istituti di grado superiore, qualunque ne sia il carattere, o sia contemporaneamente professore di scuole medie, non potra' essere dato altro insegnamento, ne' potranno essere applicate le altre norme del precedente articolo.
tolto: Art. 28.-quater. - L'incarico di un insegnamento o di un corso di esercitazioni a chi non sia professore ordinario o straordinario e' retribuito con L. 6000 annue; tale retribuzione sara' ridotta a L. 4000 se l'incaricato ha altro ufficio pubblico retribuito.
tolto: Art. 28.-quinquies. - I direttori di gabinetti, laboratori e cliniche forniti di dotazione fissa annua sul bilancio dello Stato, ai quali non siano applicabili i1 6° e il 7° comma dell'art. 28-bis, e che non abbiano un secondo insegnamento retribuito ai sensi dell'art. 28-ter, avranno, oltre allo stipendio normale, uno speciale assegno di direzione non minore di L. 500 ne' maggiore di L. 1000.
tolto: Tale assegno sara' istituito con decreto Reale previo parere conforme del Consiglio superiore di istruzione pubblica, e non sara' valutabile agli effetti della pensione.
tolto: Art. 28.-sexies.
tolto: I professori senatori e deputati, qualora per questa loro funzione non possano regolarmente svolgere il corso delle lezioni o delle esercitazioni, sono tenuti a provvedere a proprie spese per la supplenza con le norme da stabilirsi per regolamento.
tolto: Art. 29. - Sono soppressi i due primi commi.
tolto: Art. 29.-bis. - Ai professori ordinari e straordinari spetta il diritto di partecipare al provento delle tasse universitarie.
tolto: All'uopo ogni studente od uditore versera' annualmente per il titolo di tassa accademica la somma di L. 100 direttamente alla cassa della Universita' o dell'Istituto a cui si iscrive, restando diminuita di ugual somma la sopratassa di iscrizione.
tolto: Colle tasse accademiche versate dagli studenti si costituira' un fondo speciale per ciascuna Universita' od Istituto, che sara' distribuito per due terzi ugualmente fra tutti i professori ordinari e straordinari di quella Universita' od Istituto e per l'altro terzo in proporzione del numero degli studenti inscritti all'anno di corso nel quale e' consigliata dalla Facolta' la materia di ciascun professore.
tolto: Per i corsi biennali e triennali si considerano come inscritti quelli del primo anno nel quale la materia e' consigliata e meta' di quelli dell'anno o degli anni successivi.
tolto: La somma spettante a ciascun professore non potra' essere inferiore a L. 1500, ne' superiore a L. 6000 per i professori ordinari, e non inferiore a L. 1000 ne' superiore a L. 5000 per gli straordinari. Il minimo e' elevato a L. 2000 per gli straordinari e L. 2500 per gli ordinari nelle Universita' e negli Istituti che hanno piu' di 1000 studenti inscritti. Il Tesoro provvedera' le somme occorrenti per raggiungere il minimo e assorbira' la parte eccedente il massimo delle somme ripartite.
tolto: Se vi siano in una stessa citta' piu' Istituti superiori Regi, essi saranno considerati agli effetti del presente articolo come un Istituto solo e i versamenti saranno conglobati e distribuiti con le norme da stabilirsi dal regolamento.
tolto: Art. 29.-ter. - L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sara' fatta dal rettore, o dal capo dell'Istituto, su conforme proposta della Facolta' o scuola.
tolto: Si dovranno prima coprire le esercitazioni che su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio, e, seguendo il criterio dell'affinita', gli insegnamenti di materie obbligatorie cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 24 e 34.
tolto: Quando non sia disponibile un insegnamento obbligatorio affine o un corso di esercitazioni in materia affine, obbligatorio ai sensi del precedente comma, si attribuira' come secondo insegnamento una materia facoltativa o un corso di esercitazioni.
tolto: Gli insegnamenti obbligatori o facoltativi ed i corsi di esercitazioni obbligatori che non fossero assegnati a professori ordinari o straordinari saranno conferiti per incarico a professori non di ruolo con le norme stabilite dal regolamento.
tolto: Il conferimento dell'incarico e' compatibile con l'esercizio della libera docenza.
tolto: Gli studenti saranno tenuti a frequentare le esercitazioni dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio nell'ordine stabilito dalle Facolta' o Scuole.
tolto: Contro la decisione della Facolta', che ha carattere esecutivo, e' ammesso, entro i trenta giorni, il ricorso al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.
tolto: Art. 29.-quater. - Per far fronte ai nuovi oneri determinati dalla applicazione delle disposizioni stabilite nei precedenti articoli 28-bis e seguenti al personale del R. Istituto di studi superiori di Firenze, della R. scuola navale superiore di Genova, dei Regi Istituti clinici di perfezionamento di Milano, della Scuola superiore di chimica industriale di Bologna, il Tesoro provvedera' all'assegnazione dei maggiori fondi occorrenti agli Istituti stessi, quando sia accertata la impossibilita' di provvedervi con i mezzi del proprio bilancio.
tolto: Art. 29.-quinquies. - Ai direttori degli osservatori astronomici di Milano (Brera), Napoli (Capodimonte), Roma (Collegio Romano) e dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, oltre allo stipendio, spetta un'indennita' annua di L. 3000.
tolto: Art. 29.-sexies. - Al professore ordinario o straordinario di discipline archeologiche nominato temporaneamente direttore della Scuola archeologica italiana di Atene spettano le competenze per il secondo insegnamento e per quote sulla sopratassa di iscrizione alle quali avrebbe diritto qualora esercitasse il suo normale ufficio presso l'Universita' o l'Istituto d'istruzione superiore a cui appartiene.
tolto: Art. 30. - Ai commi 1 e 3 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:
tolto: I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo di cui all'art. 25 e alla tabella A della presente legge, debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianita' a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'art. 23 del testo unico.
tolto: Per la nomina ai posti di ordinario di cui alla tabella B della presente legge sono applicabili le norme di legge vigenti per ciascun Istituto.
tolto: Art. 32. - Al prima comma e' sostituito il seguente:
tolto: Tutti i professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso non meno di 50 lezioni e il doppio nel caso che abbiano assunto un secondo insegnamento o nel caso del terzultimo comma dell'art. 28-bis.
tolto: Il libero docente sara' tenuto a far risultare il numero di lezioni impartite sul proprio registro delle lezioni, come il professore ufficiale.
tolto: Art. 34. - E' sostituito il seguente:
tolto: I professori ordinari e straordinari delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori di grado universitario possono, con il loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Universita' o di altro Istituto.
tolto: I professori ordinari possono altresi' essere trasferiti, con il loro consenso, anche nella stessa Universita' od Istituto, ad una altra cattedra, ma in questo caso:
tolto: a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze tra loro intimamente connesse, a seconda di quanto verra' stabilito dai regolamenti speciali delle Facolta' o scuole, oppure:
tolto: b) il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualita' di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa.
tolto: Sia nel caso del 1° come del 2° comma pel trasferimento occorre la proposta della Facolta' interessata e il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.
tolto: Potranno essere trasferiti alle Universita' e agli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica anche i professori ordinari e straordinari degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che dipendano da altri Ministeri purche':
tolto: a) questi professori abbiano gia' effettivamente occupato nelle Universita' in qualita' di ordinari o straordinari una cattedra della stessa materia di quella cui intendano di essere trasferiti, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per ordinario o straordinario della stessa materia in una Universita';
tolto: b) e gli ordinamenti degli Istituti superiori cui appartengono consentono il trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Universita' agli Istituti medesimi.
tolto: Art. 41.-bis. - I funzionari del ruolo degli osservatori astronomici, che hanno grado di astronomo, compiuti i 75 anni di eta', sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennita' loro spettante a termini di legge.
tolto: Art. 70. - Al secondo comma e' sostituito il seguente:
tolto: Il rettore e' nominato con decreto Reale tra i professori ordinari ed emeriti secondo le norme stabilite dal regolamento generale universitario. Egli dura in carica per un triennio ed e' rieleggibile per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potra' essere ancora eletto ed alla scadenza immediatamente rieletto, e cosi di seguito.
tolto: Art. 81. - E' sostituito il seguente:
tolto: I presidi delle Facolta' sono nominati con decreto Reale tra i professori ordinari o tra i professori emeriti delle rispettive Facolta', su una terna proposta dalla Facolta' stessa. Stanno in ufficio tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potranno ancora essere eletti, ed alla scadenza immediatamente rieletti, e cosi di seguito.
tolto: Il professore piu' anziano della Facolta' sostituisce il preside in tutti i casi di assenza.
tolto: I presidi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle Facolta' alle quali sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorita' che questi esercita nell'intera Universita'.
tolto: Convocano le Facolta' e ne presiedono le adunanze.
tolto: Art. 84. - E' sostituito il seguente:
tolto: L'accademia stabilita in Milano sara' retta da un preside nominato con decreto Reale con le norme di cui al precitato articolo 70. Egli esercitera' nell'Accademia l'autorita' stessa che e' attribuita ai rettori e ai presidi nelle Universita'.
tolto: Al preside suddetto si continuera' a corrispondere l'indennita' stabilita dal R. decreto 13 maggio 1920, n. 929.
tolto: Art. 85.-bis. - I laureati o diplomati nelle Universita' libere saranno tenuti a pagare per il conseguimento e per il riconoscimento, a tutti gli effetti pubblici, della laurea o del diploma una tassa erariale pari alla differenza tra l'importo complessivo delle tasse pagate nelle Universita' libere e quelle prescritte per le Universita' Regie.
tolto: Non e' ammessa la dispensa dal pagamento di detta tassa erariale. Per la dispensa dalle altre tasse valgono le norme prescritte per tale dispensa a favore degli studenti delle Universita' Regie.
tolto: Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immatricolati nelle Universita' libere anteriormente all'anno scolastico 1922-923.
tolto: Art. 85.-ter. - Le tasse scolastiche per gli iscritti all'Universita' di Macerata sono aumentate di somma pari all'importo complessivo degli aumenti portati dal R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e da quello che sara' emanato in virtu' dell'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, alle tasse fissate dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e tale aumento sara' devoluto all'erario dello Stato.
tolto: Art. 87. - E' aggiunto il seguente comma:
tolto: Agli stranieri inscritti nelle Universita' e negli Istituti di istruzione superiore puo' essere accordata, per i primi due anni della loro iscrizione, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e d'iscrizione e delle sopratasse di iscrizione e di esami indipendentemente dal profitto negli studi e purche' siano in disagiata condizione economica, giusta le norme da fissarsi con decreto Reale.
tolto: Art. 115. - E' sostituito il seguente:
tolto: In luogo dei maggiori proventi complessivi annuali delle tasse di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224, e' inscritto e consolidato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica l'ammontare del fondo stanziato in sostituzione dei detti maggiori proventi nello stato di previsione del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1920-921.
tolto: In aumento di questo fondo e' iscritta la somma corrispondente ad un terzo del maggior provento accertato delle tasse scolastiche per l'esercizio 1920-921, in dipendenza dell'aumento portato dal R. decreto 9 maggio 1920, n. 1058.
tolto: Il fondo predetto sara' per meta' distribuito alle Universita' e agli Istituti superiori che hanno contribuito a formare i detti maggiori proventi, assegnandosi a ciascuna Universita' od Istituto superiore una quota-parte del fondo, nella proporzione del contributo che ciascuna Universita' o ciascun Istituto di istruzione superiore ha dato per formare il fondo predetto nell'esercizio 1920-921.
tolto: L'altra meta' dello stesso fondo resta a disposizione del ministro dell'istruzione pubblica per assegni ad Istituti scientifici, gabinetti, laboratori, musei, biblioteche speciali di Facolta', Scuole od Istituti.
tolto: La quota-parte del fondo assegnato a ciascuna Universita' od Istituto superiore sara' erogata, su deliberazione del Consiglio accademico o del Consiglio della Scuola od Istituto superiore sia in aumento delle dotazioni dei singoli Istituti o Scuole e per il personale assistente o inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie.
tolto: Art. 118.-bis. - Il provento della sopratassa di iscrizione che sara' istituita in virtu' dell'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e' devoluto per tutti gli Istituti e scuole all'erario dello Stato comunque sia diversamente disposto da leggi o decreti anteriori.
tolto: Sono altresi' devoluti all'erario dello Stato i due terzi del maggior provento delle tasse di iscrizione derivanti dal R. decreto 9 maggio 1920, n. 1058, pagate dagli studenti inscritti alla scuola preparatoria annessa al R. Istituto tecnico superiore di Milano e agli Istituti di cui al precedente art. 29-quater.
tolto: Art. 121. - Soppresso.
tolto: Art. 122. - Soppresso.
tolto: Art. 122.-bis. - I professori che alla pubblicazione della presente legge godono di un assegno per direzione di Gabinetto o di clinica, lo conserveranno. In tal caso la retribuzione che dovra' essere loro corrisposta per il secondo insegnamento ai sensi del precedente art. 28-bis sara' ridotta fino alla concorrenza dell'ammontare dell'assegno stesso, e non sara' applicabile la disposizione dell'art. 28-quinquies.
tolto: Art. 126. - Soppresso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1923, N. 2102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1922-07-25;1147~art1 · fonte del testo
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