Art. 2
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[1]Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912 saranno introdotte le varianti risultanti dalla tabella annessa alla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 aprile 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco - Di San Giuliano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 19 maggio 1911 al 16 dicembre 2009
