Art. 1
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[1]Sono istituiti, in aggiunta ai ruoli organici attuali, quattro posti di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di seconda classe, e due posti di console generale di prima classe, rimanendo contemporaneamente soppressi, a tenore dell'art. 10 del R. decreto 19 settembre 1909, n. 838, nel ruolo eritreo, i posti di inviato straordinario e ministro plenipotenziario in Addis Abeba, di direttore centrale degli affari coloniali e di commissario generale coloniale, con facolta' al Ministro degli affari esteri di trasferirne, rispettivamente nei ruoli diplomatico e consolare, gli attuali titolari, in base agli stipendi di cui sono provvisti.
[2]Per gli altri tre posti non sara' applicabile l'art. 5 della legge 9 giugno 1907, n. 298, la cui disposizione pero' restera' nel suo pieno vigore per ogni altra ipotesi fuori quelle contemplate nella legge presente.
Testo in vigore dal 19 maggio 1911 al 16 dicembre 2009
