Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nel primo comma dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul Monte-pensioni, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 97, e' sostituita la parola «dopo» alle altre «che abbiano compiuto almeno».
Testo in vigore dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008
