Art. 6
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[1]L'autorizzazione data alla Cassa dei depositi e prestiti con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 364, agli effetti dell'art. 7 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, di tenere in titoli al portatore tanta rendita consolidata di quella appartenente al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, quanta e' necessaria per il funzionamento del servizio riguardante l'impiego in rendita di depositi del risparmio, e' pure estesa alla rendita del debito redimibile 3 per cento creato con la legge 15 maggio 1910, n. 228.
[2]La Cassa dei depositi e prestiti cedera' giornalmente ai depositanti stessi, in base al prezzo medio pubblicato nella Gazzetta ufficiale del giorno precedente, la rendita redimibile da essi richiesta, prelevandola da quella predetta del fondo di riserva, e provvedera' alla reintegrazione della medesima mediante periodici acquisti con le norme che saranno stabilite dal ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008
