Art. 5
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[1]Il Governo del Re, quando credera' giunto il momento opportuno per esercitare la facolta' consentita dall'art. 25 del testo unico delle leggi in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751, potra' autorizzare la sezione autonoma di credito comunale e provinciale, amministrata dalla Cassa predetta, a effettuare il riscatto delle cartelle di credito comunale e provinciale 4 per cento mediante cartelle 3.75 per cento del tipo e dei tagli stabiliti nel R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, e con le norme sancite nel decreto medesimo, e a ridurre la provvigione dovuta pei prestiti ad annualita' costante alla misura uniforme di 15 centesimi per ogni 100 lire di capitale che annualmente rimane a mutuo.
[2]Per effetto di queste disposizioni rimarranno anche modificati, in relazione al tipo di cartelle 3.75 per cento, gli articoli 19 e 24 del citato testo unico 5 settembre 1907, n. 751.
Testo in vigore dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008
