Art. 4
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[1]Anche i depositi eccedenti i limiti di cui all'art. 3 possono essere ricevuti presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale, ed amministrati dalle Intendenze; ma le operazioni che li riguardano, eccedenti la semplice amministrazione, non si faranno che dietro ordine della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.
[2]Sono abrogati gli articoli 20 e 22 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 e l'art. 8 della legge 11 giugno 1896, n. 461, limitatamente al secondo comma dello stesso articolo.
Testo in vigore dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008
