Art. 2
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Per effetto delle disposizioni dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 431, la rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa dei depositi e prestiti e delle altre aziende indicate nell'art. 3 del decreto reale 1° agosto 1910, n. 734, spettano al direttore generale della Cassa medesima, e la rappresentanza legale degli istituti di previdenza, designati nell'art. 4 del citato decreto reale, e la responsabilita' di gestione degli istituti stessi e del fondo di cui alla lettera g) dell'articolo medesimo, spettano al direttore generale degli istituti di previdenza.
Testo in vigore dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008
