Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Nel ruolo organico del Ministero del tesoro e' aggiunto un posto di primo segretario di 2ª classe della carriera amministrativa per ripristinarvi il posto di attuario nell'ufficio tecnico presso l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. La relativa spesa sara' rimborsata all'erario dagli Istituti di previdenza predetti.
[2]Tale funzionario e' nominato mediante concorso per titoli, dai quali risulti la piena competenza tecnica da accertarsi da apposita commissione, nominata di volta in volta con decreto Ministeriale, il quale determinera' eziandio le norme regolatrici del concorso medesimo.
[3]L'ammissione a siffatto concorso delle persone estranee all'Amministrazione e' subordinata alla condizione che il concorso indetto nel personale del Ministero del tesoro riesca infruttuoso, o per mancanza di concorrenti, o per deficenza di titoli speciali nei concorrenti medesimi.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 18 giugno 1911.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Giolitti - Tedesco - Di San Giuliano.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 23 giugno 1911 al 22 dicembre 2008
