Art. 1
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[1]Il comma b dell'art. 7 della legge 27 giugno 1909, n. 377, e' sostituito dal seguente:
[2]«I sottufficiali della R. marina di determinate categorie, congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e che non abbiano oltrepassato il 45° anno d'eta'».
Testo in vigore dal 7 luglio 1911 al 27 settembre 1911
