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[1]L'art. 27 del citato testo unico delle leggi postali e' modificato e sostituito dal seguente:
[2]La tassa di francatura di cui nell'articolo precedente e' applicata ai periodici pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle Amministrazioni o dagli editori, che escano non meno di una volta al mese ed abbiano come speciale carattere e precipuo scopo quelli indicati nell'art. 71 del regolamento generale approvato con R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120.
[3]La tassa di francatura dei rimanenti periodici, che escano non meno di una volta per semestre e siano egualmente spediti dalle Amministrazioni e dagli editori, e' di centesimi uno per ogni 50 grammi di peso.
Testo in vigore dal 19 luglio 1912 al 22 dicembre 2008
