Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1912 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]L'ultimo capoverso dell'art. 31 del testo unico delle leggi postali e' modificato come segue:
[2]La tassa di francatura dei giornali e delle opere periodiche spediti dai privati di seconda mano o gettati nelle buche ed altrimenti consegnati alla posta isolatamente e' di cent. 5 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.
Testo in vigore dal 19 luglio 1912 al 22 dicembre 2008
