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[1]Dopo il primo alinea dell'art. 31 del testo unico delle leggi postali, e' aggiunto il seguente:
[2]Alla medesima tassa per ogni chilogramma saranno sottoposte le carte punteggiate o con caratteri in rilievo per uso dei ciechi.
Testo in vigore dal 19 luglio 1912 al 22 dicembre 2008
