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[1]Il primo alinea ed il capoverso dell'art. 42 del testo unico delle leggi postali sono modificati come segue:
[2]E' vietato di includere nelle corrispondenze ordinarie ed in quelle raccomandate denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al Portatore. Le corrispondenze circolanti nell'interno del Regno con estensione ai domini italiani in Africa, riconosciute, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposte di ufficio, a carico dei destinatari, alla tassa fissa di raccomandazione ed a quella minima di assicurazione se ordinarie, ed a quest'ultima se raccomandate.
[3]Il destinatario sara' pero' esonerato dal pagamento di tali tasse se provera' che la corrispondenza ordinaria o l'oggetto raccomandato non contenga valori della natura dei sunnominati. Nel caso, invece, di constatata violazione del divieto, sara' applicata la tripla tassa di assicurazione, oltre, per le ordinarie, quella fissa di raccomandazione.
[4]In caso di perdita non cagionata da forza maggiore, di corrispondenze raccomandate, l' Amministrazione delle poste accorda una indennita' di L. 10 fatta eccezione per le fatture commerciali, i biglietti di visita, e di augurio, le cartoline illustrate ed i pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili, non eccedenti il peso di grammi 500, per le stampe ad uso dei ciechi e per i campioni merci, la cui tassa fissa di raccomandazione sia stata pagata in ragione di 10 o 5 centesimi. Per tali oggetti l'indennita' sara' di sole L. 5.
Testo in vigore dal 19 luglio 1912 al 22 dicembre 2008
