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[1]Gli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi postali sono modificati come segue:
[2]Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite con raccomandazione mediante la tassa fissa di centesimi 25 oltre quella di francatura ordinaria stabilita per ciascuna specie di oggetti.
[3]Per le fatture commerciali, i biglietti di visita e di augurio, le cartoline illustrate ed i pieghi di stampa, libri, incisioni, litografie, e simili, non eccedenti il peso di grammi 500, e per i campioni di merci, la tassa fissa di raccomandazione e' di centesimi 10.
[4]Le tasse suddette sono ridotte rispettivamente a centesimi 10 e 5 per le corrispondenze raccomandate indirizzate nel distretto dell' ufficio postale d' impostazione.
[5]Per i pieghi di carte punteggiate o con caratteri in rilievo per uso dei ciechi, non eccedenti il peso di 5 chilogrammi, la tassa fissa di raccomandazione e' di cent. 10, siano essi diretti nel distretto dell'ufficio postale d'impostazione o fuori del distretto.
[6]Salvo il disposto dell'art. 56 del citato testo unico, la francatura di queste corrispondenze deve essere pagata anticipatamente dai mittenti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1912 al 22 dicembre 2008
