Art. 11 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 14 GIUGNO 1923, N. 1427

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[1]La tassa di commissione e' di centesimi 30 per la richiesta di atti o documenti pei quali non sia necessaria alcuna operazione o formalita' complementare.

[2]Per ciascuna operazione accessoria o complementare, come la registrazione, la vidimazione, ecc., che debba essere aggiunta alla prima domandata, e' dovuto distintamente un supplemento di tasse di cent. 30 e, tanti supplementi quante siano le operazioni domandate.

[3]Sono a carico dei committenti e saranno riscosse nel modo fissato dai regolamenti le tasse postali di francatura e di raccomandazione degli invii.

[4]Le spese inerenti al rilascio dei documenti ed alle operazioni e formalita' complementari che siano richieste, sono anticipate o rimborsate dai committenti nei modi che saranno, per i diversi casi, fissati dal regolamento.

[5]Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese al servizio di legalizzazione degli atti che gia' e' affidato all'Amministrazione postale.

Testo in vigore dal 19 luglio 1912 al 1 settembre 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-07-02;748~art11 · fonte del testo

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