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L'Amministrazione delle poste e' autorizzata ad eseguire gradatamente il servizio delle commissioni per richiesta ad uffici pubblici di documenti ed atti soggetti o non a registrazione od a vidimazione nei limiti, con le norme e con le condizioni che saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 19 luglio 1912 al 1 settembre 1923
